La mediazione civile e commerciale

img_art_giustizia_newLa mediazione civile e commerciale è un istituto giuridico nato per facilitare la composizione stragiudiziale delle controversie, in attuazione della Direttiva dell’Unione Europea n. 52 del 2008.
Introdotta con il Decreto Legislativo n. 28/2010, la sua disciplina ha subito diverse modifiche nel corso degli anni fino a quelle, per ora definitive, del Decreto Legge n. 69/2013 (il cosiddetto “Decreto del Fare”, convertito in legge n. 98/2013).

DEFINIZIONE E CAMPI DI APPLICAZIONE

La mediazione è l’attività svolta da un professionista con requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.
Si può svolgere per tentare la composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili e, in particolare, è obbligatoria (cioè condizione di procedibilità) per le materie elencate dall’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 28/2010:

  • Condominio
  • Diritti Reali
  • Divisione
  • Successioni Ereditarie
  • Patti di Famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Affitto di Aziende
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
  • Risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari

Questo vuol dire che, chiunque voglia iniziare una causa civile in una delle suddette materie, deve prima rivolgersi ad un Organismo accreditato presso il Ministero di Giustizia per instaurare un procedimento di mediazione. La mediazione può anche essere disposta dal Giudice in corso di causa.
Il mediatore aiuta le parti a comporre positivamente la controversia, assistendole durante la trattativa e rimanendo sempre imparziale.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il giudice condanna la parte costituita che non partecipa al procedimento senza giustificato motivo, al pagamento di una somma pari al contributo unificato.

I VANTAGGI RISPETTO ALLA CAUSA CIVILE

Tempi brevi: secondo la normativa, un procedimento di mediazione può durare al massimo tre mesi (durata massima derogabile solo previo consenso delle parti). Rispetto al tempo necessario per concludere una causa civile, la mediazione permette alle parti di risolvere la loro controversia in un tempo decisamente breve.

Costi contenuti: i costi di un procedimento di mediazione variano in base al valore della controversia, secondo una tabella stabilita dal Ministero di Giustizia che i singoli Organismi di mediazione possono derogare solo in melius (link a tabella tariffe).

Credito di imposta e agevolazioni fiscali: la normativa della mediazione prevede la possibilità per le parti di recuperare una parte o tutte le spese di mediazione versate attraverso il credito di imposta (link ad articolo di legge sul credito imposta). Inoltre, il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000 e tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto.

Il verbale di mediazione è titolo esecutivo: se tutte le parti del procedimento sono assistite da un avvocato, il verbale di accordo da loro firmato costituisce già titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Se, invece, non tutte le parti sono assistite da un avvocato, l’accordo deve essere prima omologato dal Tribunale per costituire titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

LINK A RIFERIMENTI NORMATIVI
Direttiva 2008/52/CE
D. Lgs. 28/2010
D.M. 180/2010
L. 98/2013